Art. 9 · LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

Art. 9

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvederà mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all' della legge 4 agosto 1948, n. 1108.
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