Art. 4 · LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

Art. 4

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
È autorizzata la concessione di un contributo per un Importo massimo di lire 1100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E. Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione.
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