Art. 8
ConvenzioneParte II

Art. 8

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In vigore dal 25 set 1954
Qualora le prestazioni per lo stesso evento assicurativo siano dovute dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti, l'assicurato può pretendere, anche per i suoi familiari aventi diritto, le prestazioni soltanto da un ente assicuratore. È obbligato alle prestazioni l'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio l'assicurato si trova al momento del verificarsi dell'evento assicurativo.
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