Art. 7
ConvenzioneParte II

Art. 7

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In vigore dal 25 set 1954
I cittadini italiani e tedeschi che si recano dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato beneficiano, unitamente ai loro familiari aventi diritto, delle prestazioni assicurative per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte (indennità funerarie) di quest'altro Stato a condizione che: 1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono recati, una attività soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di questo Stato ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria; 2) raggiungano le condizioni richieste, per beneficiare delle prestazioni, dalla legislazione dello Stato in cui si sono recati; a tale scopo dovranno essere cumulati i Periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.
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