Convenzione›Parte I
Art. 5
18 / 47In vigore dal 25 set 1954
In deroga al principio dell' sono stabilite le
seguenti eccezioni:
1) se un lavoratore è inviato da un'impresa, avente sede nel
territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo, o se una persona, che esercita una professione indipendente nel territorio di uno dei due Stati contraenti, esplica la propria attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, o l'azienda del lavoratore indipendente, purchè il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Ciò vale anche se il lavoratore o la persona che esercita una professione indipendente a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purchè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con la approvazione della Suprema Autorità Amministrativa dello Stato in cui viene esercitata l'attività temporanea;
2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di
trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Ciò vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
3) i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle
disposizioni dello Stato contraente del quale la, nave batte bandiera. Le persone assunte ne] porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni odi sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto;
4) gli addetti a enti o uffici pubblici inviati dal territorio di
uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti alle disposizioni dell'Amministrazione da cui sono inviati;
5) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei
due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti ai servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente Suprema Autorità da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva già al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data.
Le Supreme Autorità Amministrative dei due Stati contraenti
possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'; esse possono altresì ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-5