Convenzione›Parte VI
Art. 37
37 / 47In vigore dal 25 set 1954
Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-37