Art. 34
Convenzione

Art. 34

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In vigore dal 25 set 1954
Non sarà derogato in virtù dell' alle disposizioni dei due Stati contraenti concernenti il diritto alle elezioni e l'eleggibilità degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organi degli enti assicuratori e delle loro associazioni come pure rispetto alle autorità competenti per le assicurazioni sociali.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-34