Art. 3
ConvenzioneParte I

Art. 3

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In vigore dal 25 set 1954
I cittadini dei due Stati contraenti, che si trovano nel territorio di uno dei due Stati, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali secondo le disposizioni di ciascuno Stato, con riguardo alla presente Convenzione, ivi compresi i supplementi a carico dei fondi pubblici, senza alcuna limitazione, a meno che, di comune accordo, non sia diversamente stabilito. Le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, ivi compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, sono concesse ai cittadini dell'altro Stato che si trovano nel territorio di un terzo Stato alle stesse condizioni e nella stessa misura che se si trattasse di propri cittadini che si trovano nel terzo Stato. Alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non costituiscono ostacolo le disposizioni interne relative all'esclusione di diritti o alla sospensione o alla soppressione di prestazioni a causa di dimora o di soggiorno all'estero. Nell'applicazione delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti relative alla tacitazione di diritti, la residenza o il soggiorno nel territorio dell'altro Stato per i cittadini italiani e tedeschi non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.
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