Convenzione
Art. 28
6 / 47In vigore dal 25 set 1954
Le istanze che sono indirizzate agli enti, alle autorità o ai
tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-28