Convenzione›Parte IV
Art. 20
33 / 47In vigore dal 25 set 1954
Quando la somma delle pensioni calcolate secondo la presente
Convenzione risulta inferiore alla pensione che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti senza tener conto dell', l'ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di pensione a suo carico. Il cambio deve essere effettuato in relazione al giorno in cui è liquidata la pensione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo se il corso di cambio varia in misura superiore al dieci per cento.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-20