Convenzione›Parte III
Art. 16
29 / 47In vigore dal 25 set 1954
Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati
contraenti, compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali è obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'azienda non abbia, la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;823#art-c-16