Art. 16
ConvenzioneParte III

Art. 16

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In vigore dal 25 set 1954
Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali è obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'azienda non abbia, la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.
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