Accordo›Parte VI
Art. 6
46 / 47Rapporti di pagamento
In vigore dal 25 set 1954
Rapporti di pagamento
I trasferimenti derivanti dal presente Accordo sono effettuati come
pagamenti correnti ai sensi dell', comma 2, della Convenzione. Ciò vale anche per le rendite che fossero state già versate in conti bloccati, da parte degli enti assicuratori obbligati, a favore dei beneficiari.
Storico versioni
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