Art. 1 · Disposizioni comuni
AccordoParte VI

Art. 1

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Disposizioni comuni

In vigore dal 25 set 1954
Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA hanno convenuto di concludere il presente Accordo aggiuntivo per l'esecuzione dell', comma 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 ed hanno, quindi, nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: il Ministro Plenipotenziario JUSTO GIUSTI del GIARDINO, direttore generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri, e il dott. GAETANO LAMPERTICO, vice direttore generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma, Sig. CLEMENS VON BRENTANO, e il Direttore ministeriale al Ministero Federale del Lavoro, Sig. JOSEF ECKERT, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Disposizioni comuni Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione sono concesse rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, ai cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti. La concessione delle prestazioni si effettua in conformità alle disposizioni seguenti e alle disposizioni interne in vigore per l'ente assicuratore competente.
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