Art. 20 · LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Art. 20

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 13 ago 1954
(Apprestamenti difensivi) Le navi mercantili nazionali a scafo metallico devono avere strutture tali da consentirne l'armamento difensivo, da stabilirsi dal Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina - compatibilmente con l'utilizzazione commerciale delle navi stesse. Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma, fanno carico al bilancio del Ministero della difesa, per le navi previste dal primo comma dell' del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo ; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme del regolamento di cui all' della presente legge. I proprietari delle navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate debbono, a proprie spese, installare e mantenere in efficienza, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a: a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate; b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate; c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate. Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina - ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto. Le navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove pari o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualità di trasporto di uomini e quadrupedi. L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente è a carico dei proprietari, Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i committenti debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani all'Ufficio di Stato Maggiore della Marina che indicherà i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall' per l'inizio della costruzione. Il Ministro per la difesa - su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della Marina - può concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo per le navi non ritenute atte, per particolari costruttivi, a ricevere gli apprestamenti di cui ai commi precedenti.
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