Art. 18 · LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Art. 18

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 6 mag 1958
(Pagamento dei contributi) Sui contributi previsti dall' possono essere corrisposti tre anticipi, pari ciascuno al 25 per cento del loro ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento. I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza: a) per le nuove costruzioni: non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio; b) per gli apparati motori completi, per singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili già in esercizio: non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo; c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni: non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. I documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge nonchè la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
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