Art. 17 · LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Art. 17

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 13 ago 1954
(Proroga dei termini) I termini previsti dal precedente articolo possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile, nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.
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