Art. 17
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 13 ago 1954
(Proroga dei termini)
I termini previsti dal precedente articolo possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile, nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;522#art-17