Art. 15 · LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Art. 15

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 3 feb 1962
(Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali) Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato, o a questo appartenenti; ed alle navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade. Alle draghe non autopropellenti, bacini galleggianti e pontoni di sollevamento sono soltanto applicabili le provvidenze di cui agli . Alle navi da diporto sono applicabili le provvidenze di cui ai titoli I e II. Per la costruzione e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili estere in Italia, si applicano le provvidenze contenute nei titoli I e II. Alle navi mercantili estere destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade, ai galleggianti e alle navi da guerra estere, sono applicabili le provvidenze di cui al titolo I, qualora siano costruite, riparate, modificate o trasformate in Italia.
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