Art. 1
LEGGE 13 luglio 1954, n. 558
In vigore dal 19 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In ogni località, in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o più ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.
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