Art. 7 · LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Art. 7

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Il primo ed il secondo somma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti: "Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge. "L'Ufficio di cui al precedente o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato".
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