Art. 21 · LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Art. 21

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55. La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 9 luglio 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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