Art. 18 · LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Art. 18

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennità prevista dall' del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo già percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato già valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza. La medesima indennità, A dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti. La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.
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