Art. 17
LEGGE 9 luglio 1954, n. 431
In vigore dal 28 ago 1955
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell' della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennità di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilità spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge.
Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall', comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.
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