Art. 14 · LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Art. 14

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Fra il terzo ed il quarto comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente: "Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".
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