Art. 12 · LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Art. 12

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

In vigore dal 30 lug 1954
Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1 maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei - ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, può essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio. L'inquadramento è disposto con effetto dal 1 maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici. Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.
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