Art. 11
LEGGE 9 luglio 1954, n. 431
In vigore dal 30 lug 1954
Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sarà tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.
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