Art. 10
LEGGE 9 luglio 1954, n. 431
In vigore dal 30 lug 1954
Il primo comma dell' della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:
"Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°".
Allo stesso è aggiunto il seguente comma:
"Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".
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