Art. 3
LEGGE 22 giugno 1954, n. 523
In vigore dal 14 ago 1954
Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennità una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente .
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