Art. 16 · LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

Art. 16

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 14 ago 1954
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - TREMELLONI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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