Art. 14 · LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

Art. 14

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 14 ago 1954
Per stabilire la misura dell'indennità di buonauscita e dell'indennità premio di servizio di cui ai precedenti , si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali Sezione previdenza in base all'intero servizio utile applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente . Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto ed Opera di previdenza.
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