Art. 13 · LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

Art. 13

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523

In vigore dal 14 ago 1954
Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente , il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato .
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