Art. 12
LEGGE 22 giugno 1954, n. 523
In vigore dal 14 ago 1954
Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposti dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per I dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-06-22;523#art-12