Art. 16 · LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Art. 16

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell', nell', nel quarto comma dell', nell'ultimo comma dell', nel primo periodo del comma quarto dell' e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.
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