Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 lug 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Avenant alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmata il 31 marzo 1948 tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-05-19;339#art-1