Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 lug 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Avenant alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmata il 31 marzo 1948 tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.
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