Art. 5 · LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

Art. 5

LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

In vigore dal 16 giu 1954
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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