Art. 6
LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
In vigore dal 23 mag 1954
Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'art. 4 della convenzione di cui all', i quali vi contribuiranno pro quota.
Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente.
Qualora, in seguito, le attività di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.
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