Art. 4 · LEGGE 27 dicembre 1953, n. 980

Art. 4

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 980

In vigore dal 23 gen 1954
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruiti in applicazione della presente legge. I canoni di affitto saranno determinati in conformità al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successivi modificazioni. L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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