Art. 8 · LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

In vigore dal 15 gen 1954
Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
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