Art. 4 · LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

In vigore dal 15 gen 1954
La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito. I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
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