Art. 10 · LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Art. 10

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

In vigore dal 15 gen 1954
La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali di credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955#art-10