Art. 9
LEGGE 26 novembre 1953, n. 876
In vigore dal 17 dic 1953
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Storico versioni
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