Art. 1 · LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

Art. 1

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

In vigore dal 8 gen 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonchè ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri. Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno .
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