Art. 8 · LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

Art. 8

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

In vigore dal 14 apr 1968
Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata, per i primi trenta giorni, all'8 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla metà della retribuzione stessa per gli altri 150 giorni. Le disponibilità al 30 giugno 1952 della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'art 11 della legge 19 gennaio 1942, n 22, e successive modificazioni, sono destinate, per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio. Il limite massimo di centottanta giorni per il quale può essere corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dall' del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla leggi 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.
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