Art. 4 · LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

Art. 4

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

In vigore dal 21 nov 1953
La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza è unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie.
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