Art. 6 · LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

Art. 6

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 20 mag 1953
L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra , residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.
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