Art. 1 · LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

Art. 1

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

In vigore dal 14 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.
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