Art. 3 · LEGGE 11 aprile 1953, n. 263

Art. 3

LEGGE 11 aprile 1953, n. 263

In vigore dal 28 apr 1953
Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.
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