Art. 1 · LEGGE 31 marzo 1953, n. 148

Art. 1

LEGGE 31 marzo 1953, n. 148

In vigore dal 28 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: I. PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615 . II. PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615 . III. PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615 . IV. PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615 . V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590. La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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