Art. 5
LEGGE 26 marzo 1953, n. 188
In vigore dal 24 apr 1953
Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 10.000.
Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.
La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, è fissata nella misura di L. 6000, da versarsi all'Erario.
La tassa per l'esercizio della libera, docenza è fissata in L. 3000, da versarsi alla Università ed Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.
La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università ed Istituto superiore.
Storico versioni
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