Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 apr 1953
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), è necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a. Roma, addì 21 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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