Art. 8 · LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Art. 8

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto. La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti. I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.
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